Normativa

NORMATIVA

 

Il social lending (prestito tra privati) si basa sulla creazione di una comunità nella quale coloro che richiedono un prestito e coloro che mettono a disposizione il denaro possono interagire direttamente tra loro, senza ricorrere ad intermediari, ottenendo così condizioni migliori per entrambi: tassi più bassi per chi ottiene il prestito e interessi più alti per chi presta denaro. All’interno della comunità si crea in questo modo un mercato, nel quale i tassi correnti sono determinati solo e soltanto dall’incontro diretto tra domanda e offerta.

Ai fini di una maggiore completezza del quadro fornito, si ritiene opportuno approfondire la gestione di portali on-line nel caso del social lending. Il social lending presuppone che soggetti privati possano erogare prestiti remunerati a tassi determinati sul portale in base al merito creditizio fornito al richiedente del prestito. Il gestore di un portale di social lending offre una serie di servizi di intermediazione di pagamenti, in quanto trasferisce denaro tra soggetti privati che fruiscono del portale on-line. Tale attività è riconducibile, alle attività prestate dai tipici istituti di pagamento di money transfer.

Le attività tipiche fornite dal gestore di portali on-line social lending sono:

– fornire ai clienti un sistema di pagamento, il portale on-line, che consente la realizzazione del social lending;

– prestare servizi operativi strettamente connessi al proprio sistema di pagamento.

Uno dei limiti legati all’operatività dei gestori dei portali on-line è connesso all’impossibilità di raccogliere o detenere fondi, posto che tale attività può essere compiuta, solamente dalle banche e dagli intermediari autorizzati. In questa ottica, si ritiene opportuno affrontare il tema del possibile impatto della Direttiva Europea 2007/64/CE sui servizi di pagamento (Payment System Directive, nota come “PSD”), in relazione all’operato dei portali on-line che svolgono attività di crowdfunding.

La citata direttiva, da un lato ha previsto e disciplinato la nuova figura degli istituti di pagamento, e dall’altro ha tipizzato il contratto di servizi di pagamento, con l’obiettivo di favorire la concorrenza tra gli operatori e tra i mercati nazionali al fine di superare la posizione oligopolistica degli operatori tradizionali (banche).

In Italia la Direttiva PSD è stata recepita con il Decreto legislativo del 27 gennaio 2010 n.11 che ha disciplinato la nuova figura degli istituti di pagamento, individuando le operazioni e i servizi interessati dalla disciplina di cui alla PSD, attraverso un elenco analitico ed eterogeneo. Inoltre, tale disciplina ha trovato applicazione nel Titolo V-ter del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario, di seguito e nel Provvedimento di Banca d’Italia del 20 giugno 2012 recante “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica”, ai fini dell’autorizzazione per l’iscrizione all’Albo degli Istituti di Pagamento.

La PSD esclude dal proprio ambito di applicazione “i servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi l’elaborazione e la registrazione di dati, i servizi di protezione dei dati personali, l’autentificazione dei dati, la fornitura e la manutenzione di terminali e disposizioni utilizzati per i servizi di pagamento”.

Pertanto, solo nel caso in cui i gestori delle piattaforme di crowdfunding entrino in possesso delle somme versate dai finanziatori oppure forniscano servizi di pagamento ai clienti, saranno inquadrabili alla stregua di istituti di pagamento.

Relativamente alle piattaforme social lending, nel 2012, la Banca d’Italia ha valutato tale attività come rientrante tra quelle tipiche degli istituti di pagamento, e ha stabilito che per svolgere tali attività sia necessario adempiere alle disposizione contenute nel Provvedimento del 20 giugno 2012.

A un anno esatto dalla pubblicazione dei documenti di consultazione sulle Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia, il Social Lending ne diventa parte integrante. Lo disciplinerà la sezione IX delle nuove norme sulla raccolta del risparmio da parte dei soggetti non bancari. Il testo delle Disposizioni è chiaro e sintetico, forse troppo. Considerando anche che parliamo di un’attività che trova i suoi fondamenti giuridici nel concetto di mutuo come è esplicitato nel codice civile, e che era ferma di fatto all’aggiornamento al 2007 della Circolare 229 del 21 aprile 1999, Titolo IX, Capitolo 2, nome tecnico delle Disposizioni di cui sopra. In cui non si citava esplicitamente il social lending ma se ne tracciava un profilo come qualcosa che non rientrava – e continua a non rientrare – nella categoria della raccolta di risparmio. Il nuovo testo sostituisce proprio questa normativa. La sezione IX si occupa di social lending, dandone innanzitutto una definizione, come “uno strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto.”

La raccolta del risparmio è sempre vietata a chi fa social lending, e la nuova legge precisa che “non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico: la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento dai gestori medesimi, se autorizzati a operare come istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica o intermediari finanziari, né la ricezione di fondi connessa all’emissione di moneta elettronica effettuata dai gestori a tal fine autorizzati”. E per i prenditori allo stesso modo non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico “l’acquisizione di fondi effettuata sulla base di trattative personalizzate con i singoli finanziatori.

Al riguardo, avute presenti le modalità operative tipiche delle piattaforme di social lending, le trattative possono essere considerate personalizzate allorché i prenditori e i finanziatori sono in grado di incidere con la propria volontà sulla determinazione delle clausole del contratto tra loro stipulato e il gestore del portale si limita a svolgere un’attività di supporto allo svolgimento delle trattative precedenti alla formazione del contratto.”

Socialleding (sociallendingitalia.net) Il fatto che uno o più soggetti privati (persone fisiche, imprese non bancarie o finanziarie,organizzazioni senza scopo di lucro) prestino denaro ad uno o più altri privati è perfettamente legale sin dalla notte dei tempi. Ciò che un privato (sia persona fisica che giuridica che ente senza personalità giuridica) non può fare è l’esercizio professionale, cioè continuativo nel tempo, di questa attività perché questo configura l’esercizio dell’attività creditizia che può essere esercitata solo dagli intermediari finanziari autorizzati dalla Banca d’Italia ed iscritti nell’Albo da essa tenuto ai sensi degli artt. 106 e seguenti del Testo Unico Bancario. Chi esercita professionalmente l’attività creditizia senza questa autorizzazione incorre in sanzioni penali .

Le imprese di social lending sono organizzazioni for profit, cioè a scopo di lucro. Esse generano il proprio fatturato con una commissione percepita dai richiedenti al momento dell’erogazione del prestito e una commissione percepita dai prestatori per il servizio, tipicamente su base annuale e calcolata in percentuale sugli importi prestati e/o sugli interessi percepiti.

Nel caso particolare di Sociallending (sociallendingitalia.net), però, non esiste alcun divieto legale per le società cooperative o per le associazioni (Sociallending) e le fondazioni, quindi per gli enti senza scopo di lucro o con scopo mutualistico, di facilitare una attività di social lending, cioè di prestito fra privati senza fornire servizi di pagamento, senza intermediazione finanziaria, senza raccolta di risparmio tra il pubblico. L’attività si configura come un social network che fa conoscere tra loro persone disposte a anticipare delle somme per sostenere, ad esempio un progetto, e persone che cercano risorse di startup.

La piattaforma web (sociallendingitalia.net) è così una vetrina di conoscenza e approfondimento di progetti destinati a diventare nel futuro potenziali idee di impresa, che vengono resi noti ad una Community di potenziali sostenitori, i quali, una volta intenzionati ad anticipare le spese di avvio dei progetti, instaurano con i titolari dell’idea, una trattativa personalizzata offline fuori dalla piattaforma bilaterale, evitando e non praticando assolutamente nessuna forma di intermediazione finanziaria, raccolta di risparmio o transazione finanziaria.

Al riguardo si specifica ancor meglio che sociallendingitalia.net non riceverà fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento; questa attività finanziaria verrà praticata da realtà terze definite gestori autorizzati a operare come istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica o intermediari finanziari. E per i progettisti ugualmente non costituirà raccolta di risparmio tra il pubblico l’acquisizione di fondi effettuata sulla base di trattative personalizzate con i singoli sostenitori, i quali saranno profilati come “prestatori saltuari”, non tramutando questo “servizio” in un’attività sistematica e ricorrente. Ciò comporterebbe, infatti, che il soggetto prestatore in questione possa essere considerato a tutti gli effetti un istituto di credito dovendo corrispondere, dunque, tutte le tasse derivanti da questo tipo di attività.

Ribadiamo ancora le trattative possono essere considerate personalizzate allorché entrambi le parti sono in grado di incidere con la propria volontà sulla determinazione delle clausole del contratto tra loro stipulato e il gestore del portale si limita a svolgere un’attività di supporto allo svolgimento delle trattative precedenti alla formazione del contratto, attraverso anche dei legali preposti qualora richiesto.

I ricavi per il gestore di una piattaforma web di questo tipo derivano dall’adesione dei partecipanti ad essa e dall’ accompagnamento e affiancamento sulla stipulazione del contratto e la gestione del successivo rapporto. Per questo motivo abbiamo ci teniamo particolarmente a distinguere sempre le  imprese e di enti (non profit) di social lending (sociallendingitalia.net) e le imprese (for profit) di social lending, perché entrambe le modalità sono possibili e lecite.

 

 

QUALCHE INFORMAZIONE IN PIU’

I vantaggi che deriverebbero dal richiedere un prestito a un privato sono essenzialmente i seguenti:

  1. Solitamente non vengono richieste garanzie quindi chiedendo prestiti ai privati si potrebbero ottenere prestiti che la banca non concederebbe ai cosi detti “non bancabili”
  2. Non esistono costi accessori come le commissioni bancarie;
  3. In caso di estinzione anticipata del debito non ci sarà da pagare alcuna penale.

Quali sono invece gli svantaggi derivanti dalla richiesta di questo tipo di prestito

  1. Il soggetto erogante potrebbe avere delle imposte da pagare;
  2. Il capitale concesso in prestito dal privato non ha la stessa tutela di quello che concede un istituto di credito;

Diverse tipologie

Esistono diverse tipologie di prestiti fra privati secondo diversi punti di vista.

Dal punto di vista generale si suddividono in:

  1. Prestiti tra amici;
  2. Prestito tra parenti;
  3. Prestito tra coniugi (Questo tipo di prestito prevede il non obbligo di rimborso. Il prestito tra coniugi viene infatti visto come un atto di solidarietà per questo un mancato adempimento del rimborso dovuto non comporterà nessuna sanzione).

Dal punto di vista degli interessi, se concordati in sede di trattativa personale, si dividono in:

  1. Fruttiferi, se è previsto da contratto il pagamento di un interesse che non devono comunque superare il tasso di usura;
  2. Infruttiferi, per cui il contratto non prevede il pagamento di un interesse.

Dal punto di vista dell’utilizzo possono essere:

  1. Personali, se il debitore può spendere la cifra presa in prestito a suo piacimento;
  2. Finalizzati, se da contratto è previsto l’utilizzo della cifra presa a prestito.

 

Stesura del contratto

Avendo valore legale, anche i prestiti fra privati necessitano di un contratto scritto che può essere redatto in forma privata come descritto dall’art. 1813. Questo tipo di contratto non necessità di autenticazione da parte di un notaio e dovrà essere redatto in duplice copia (una copia per entrambe le parti) compilato dai due soggetti in questione. Benché non sia obbligatoria l’autenticazione, però, sarebbe sempre opportuno redigere il contratto in presenza di testimoni.

I requisiti minimi che deve avere il suddetto documento sono:

  1. La dicitura di prestito
  2. I dati anagrafici di entrambe la parti in causa
  3. Il giorno della consegna del denaro
  4. La modalità di restituzione del prestito (a rate, a una data precisa, ecc.)
  5. La percentuale di interesse (se previsto da contratto)
  6. La firma delle parti e degli eventuali testimoni
  7. Altri elementi regolanti del rapporto (per esempio le garanzie)

Garanzie

Come già detto in precedenza nei prestiti fra privati non sono sempre chieste garanzie. Questo è il motivo per cui questo tipo di prestiti sono più facilmente accessibili anche per le persone con maggiori difficoltà economiche. Tuttavia in alcuni casi anche in questa tipologia di prestito vengono richieste alcune garanzie. La più gettonata delle quali è rappresentata dal pagamento delle rate tramite cambiale. Questa essendo già di per sé un titolo esecutivo se il debitore risulterà insolvente alla data di scadenza di una cambiale (ogni cambiale rappresenterà verosimilmente una rata del rimborso) permetterà al creditore di procedere con l’azione di regresso fino ad arrivare anche al pignoramento dei beni. In circostanze più rare vengono apposte anche altri tipi di garanzie che sono le stesse che vengono adottate dalle banche e dagli istituti di credito. Stiamo parlando dell’ipoteca (tramite la quale il creditore, in caso di insolvenza del debitore, potrà far vendere all’asta i beni ipotecati) e della fidejussione (tramite la quale un terzo soggetto si impegnerà a garantire in prima persona per il pagamento del rimborso del prestito.

          Prestiti fra privati on-line

  1. Rispetto della privacy: il nome dei prestatori e dei richiedenti non verranno divulgati
  2. Sicurezza: permettono, infatti, delle transazioni sicure e personalizzate
  3. Flessibilità: gli utenti sono liberi di concordare tra loro qualunque cosa (importo, interesse, numero di rate e importo delle stesse) attraverso una trattativa diretta e personale.
  4. Community: ogni utente potrà rilasciare commenti pubblici su ogni altro membro del portale

Bibliografia:

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Sistemipagamento/Direttiva-europea-sui-servizi-di-pagamento/Direttiva-europea-sui-servizi-di-pagamento/128506281336738_g__servizi_1.pdf

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/normativa/DECRETO_LEGISLATIVO_13_agosto_2010_n_141.pdf

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bollettino-vigilanza/2012-06/20120620_II1.pdf

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2015/raccolta-risparmio-soggetti-diversi-banche/documento-di-consultazione.pdf

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2015/raccolta-risparmio-soggetti-diversi-banche/Resoconto_della_consultazione.pdf

http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/provvedimento_banca_ditalia_8_novembre_2016.pdf

http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/comunicato_stampa_banca_ditalia_9_novembre_2016.pdf

http://www.diritto.it/docs/35497-la-disciplina-giuridica-del-social-lending-o-prestito-tra-privati-tramite-internet-o-p2p

http://www.rsmservizi.it/files/files/Articolo-1813-1822-del-codice-civile-sul-mutuo.pdf